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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

L'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 150/2009

 
Il decreto legislativo 150/2009 prevede l’integrazione dei vigenti organismi di controllo in una struttura denominata “Organismo Indipendente di Valutazione della Performance” (OIVP).
Ogni amministrazione deve dotarsi di un tale organismo, composto da uno a tre membri nominati dal vertice politico-amministrativo previo parere della Commissione. L’OIVP avrà il sostegno di una struttura tecnica il cui responsabile deve possedere requisiti professionali attestati.

 

L'APPROCCIO ALLA RIDEFINIZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

 
La ridefinizione degli organismi di controllo interno si basa sul seguente principio: in qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, non esiste una pianificazione perfetta, che va controllata solo a fine anno. Esiste invece la necessità di rispondere tempestivamente all’evoluzione del contesto nel quale agiscono le organizzazioni.

In effetti, la pianificazione perfetta potrebbe solo esistere in un mondo dove non succede nulla (né terremoti, né elezioni, né crisi economica), dove la tecnologia non evolve e i cittadini non manifestano nuove aspirazioni. Se la pianificazione perfetta non esiste, ciò significa che si deve puntare alla miglior pianificazione possibile (con obiettivi concreti e misurabili) e dotarsi di una capacità di reazione in corso d’opera per “correggere il tiro” attraverso un monitoraggio costante.

In ogni amministrazione, il compito degli OIVP è quindi quello di assicurare le condizioni necessarie per la corretta attuazione del ciclo di gestione della performance. Si tratta di una responsabilità di primo piano nell’attuazione della riforma. Questa responsabilità non si sostituisce però a quella dei dirigenti, ai quali spetta la valutazione dei dipendenti.

 

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE

  • Indipendenti e competenti

L’indipendenza di giudizio di questi nuovi organi è una condizione fondamentale. La legge prevede quindi per i membri degli OIVP l’incompatibilità con incarichi elettivi e con nomine o consulenze per conto di partiti politici e di organizzazioni sindacali. Questa limitazione vale al momento della nomina e per i tre anni precedenti la designazione.
Una indipendenza necessariamente correlata alla responsabilità: si prevede, nel decreto legislativo 150/2009, che i sistemi premianti non siano erogati qualora l’Organismo non assolva i suoi compiti.
I compiti, nonché le responsabilità degli OIVP, sono tali da richiedere professionalità e competenze specifiche, che dovranno essere sottoposte a parere da parte della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche.


  • Garantire le regole del gioco

L’OIVP garantisce che vengano utilizzate in modo corretto le linee guida fornite dalla Commissione su come pianificare, cosa e come misurare, cosa e come valutare.
L’OIVP svolge un ruolo importante sugli esiti della valutazione, nella misura in cui propone all’organo di indirizzo politico-amministrativo la graduatoria sulla valutazione dei dirigenti di vertice e garantisce per l’intera amministrazione che l’attribuzione dei premi sia stata eseguita nel rispetto del principio del merito. In questo senso, l’OIVP è chiamato a validare la Relazione di performance presentata ogni anno dalle amministrazioni. Questo passaggio è imprescindibile per l’accesso ai sistemi premianti.
Sul versante della trasparenza, l’OIVP garantisce che gli obblighi di trasparenza (Piano triennale, sito web) siano assolti dalle amministrazioni. Se questo non viene fatto, è previsto il divieto di erogazione dei sistemi premianti. 

  • Dialogare

Se qualcosa non funziona nel sistema, l’OIVP lo deve riferire tempestivamente ai primi responsabili della performance, cioè i dirigenti e il vertice politico-amministrativo. Come già sottolineato, gli imprevisti succedono. Non si tratta di controllare per punire, ma si tratta in questa fase, di “correggere il tiro”. Questo ruolo deve essere interpretato come quello di un “consulente interno” che accompagna l’amministrazione nel percorso di miglioramento. Di fronte a questa esigenza di un confronto costruttivo con i dirigenti responsabilizzati, occorre che l’Organismo abbia l’autorevolezza necessaria per essere ascoltato.
L’OIVP deve in ogni caso sottoporre regolarmente al vertice politico-amministrativo una fotografia chiara sull'andamento della performance, cioè su come l’amministrazione sta operando per raggiungere gli obiettivi. Questa funzione di controllo strategico si ricollega ai nuovi obblighi del vertice politico-amministrativo previsto all’articolo 15 del decreto legislativo 150/2009.
Al fine di valutare l’impatto del nuovo sistema di misurazione e di valutazione, gli OIVP devono curare ogni anno un’indagine sul benessere lavorativo. Queste informazioni sono utili per rafforzare il dialogo in seno alle amministrazioni, condizione necessaria al raggiungimento degli obiettivi. 

  • Riferire

A volte le cose non funzionano perché c’è un problema di responsabilità (dirigenziale o meno) o di trasparenza. In questi casi l’OIVP deve riferire tali disfunzioni sia alla Commissione, sia alla Corte dei Conti, sia all’Ispettorato della Funzione Pubblica. Questa è una novità della riforma che si ispira al principio di trasparenza.

 

 

ultimo aggiornamento: 15/11/2009